Com'è ormai noto il 1° luglio 2009 è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.
Detto certificato va ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., il venditore deve consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell'ACE, se è vero che non rende la vendita invalida, legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 cod. civ., in quanto è interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica, per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che in materia di urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione dell'acquirente, nonché del notaio rogante per i connessi profili di responsabilità civile professionale), con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali,costituiti in linea teorica dall'interesse negativo (danno emergente: spese e perdite connesse strettamente con le trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispondenza; lucro cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni) e dall'interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo del rapporto) che non patrimoniali (morali, per la sofferenza contingente patita) eventualmente subiti.
La risarcibilità delle voci di danno descritte dovrà essere naturalmente valutata con riferimento al singolo caso concreto.
Altro profilo di rischio per il venditore è costituito dall'eventualità che nella prassi venga accolta un'interpretazione estensiva dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 192 del 2005, tale da ricomprendere anche costui, oltre al costruttore dell'immobile, tra i soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, derivante dalla mancata consegna al proprio avente causa (proprietario secondo il dato letterale ed acquirente secondo l'interpretazione estensiva) dell'originale della certificazione energetica.
(tratto da Professionisti 24 – Il Sole 24 Ore)
L'articolo 35 comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sancito l'eliminazione dall'ordinamento dell'obbligo di allegare (a pena di nullità relativa) l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore, l'attestato medesimo. Tali obblighi, previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 192/2005, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'art. 15, concernenti le sanzioni relative in caso di inottemperanza. Lo stesso provvedimento delegava alle regioni il compito di approvare una propria disciplina sulla materia.
Pertanto, dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è sì venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita,ma non quello di redigerlo, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n.192/2005. Ne consegue che dal 1° luglio 2009 vi è «solo» l'obbligo di dotare dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso e tale incombente concerne anche le permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.
Con il D.M. 26 giugno 2009 sono state pubblicate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 192/2005. Il provvedimento, composto da 8 articoli e 10 allegati, definisce anche gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni e segue il D.P.R. 59/2009 che fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e, comunque, sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione degli edifici, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e dalla Direttiva 2001/91/CE.
Alcune regionali, invece, hanno legiferato in materia, talvolta in linea con la normativa statale, talvolta con previsioni più aspre (come in Lombardia e in Piemonte, dove c'è l'obbligo di allegare il certificato al rogito, con sanzione pecuniaria in caso di omissione, e in Emilia Romagna, dove però non ci sono sanzioni).
Da questo panorama normativo oggi consegue che:
(tratto da Professionisti 24 – Il Sole 24 Ore)
Se ti serve un nostro Tecnico Certificatore, un consiglio o un chiarimento, non esitare a contattarci.
06 8790 5123 (Roma e provincia)
02 400 47 267 (Milano, Bergamo, Como, Crema, Cremona, Lecco, Pavia, Parma, Piacenza)
045 485 97 85 (Verona, Vicenza, Venezia, Rovigo, Treviso)
Il Servizio Clienti di Professione Immobili è a Vostra disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per contattarci o per inviarci i tuoi commenti, le tue domande, o per chiederci ulteriore documentazione sui nostri servizi, utilizza questo modulo