Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011 ( Modifiche all'art. 6 del Dlgs n. 192 del 19 agosto 2005)
Certificazione Energetica degli Edifici

Supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011 n. 71
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/ CE

Art. 13. - Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;"
b) all'articolo 6, comma 1 -bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4";
c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.".

 


 

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