Glossario Condominiale
Condominio: Condizionatore d’aria
Se l’edificio è dotato d’impianto centralizzato di aria condizionata, questo si considera comune fino al punto in cui le canaline entrano nelle proprietà esclusive. Se i compressori sono collocati sul lastrico solare (soprattutto se nella parte centrale, non visibile dall’esterno) non dovrebbero sorgere problemi dal punto di vista dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio, ma bisogna fare in modo che il loro rumore non disturbi il sonno non solo dei condomini degli ultimi piani, ma anche delle persone che abitano negli edifici vicini .
Installazione
Salvo che il regolamento del condominio non la vieti, l’installazione, sul muro perimetrale, coincidente con la proprietà esclusiva di un condomino, di un condizionatore d’aria rientra fra gli usi consentiti della cosa comune e teoricamente può essere effettuata senza autorizzazione dell’assemblea.
Se però, come di fatto accade, si ha ragione di temere che, per le dimensioni dell’impianto o per l’ubicazione e le caratteristiche dell’edificio, dall’innovazione potrebbe derivare alterazione del decoro architettonico, è consigliabile trasmettere all’amministratore un disegno della parte visibile, affinché lo sottoponga all’assemblea per l’approvazione o per l’introduzione di eventuali modifiche; ciò per evitare di essere coinvolti in eventuali liti giudiziarie (l’autorizzazione è in ogni caso necessaria se richiesta dal regolamento). La Cassazione ha stabilito che l’installazione, da parte di alcuni condomini, di un voluminoso condizionatore sul muro perimetrale comune è considerata una modifica dell’uso della parte comune e non un’innovazione; pertanto non si deve alterare la destinazione della cosa comune e non si può impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Con il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato.
Sulla stessa linea interpretativa il Tribunale di Milano, che ha considerato illegittima, perché in contrasto con l’articolo 1102 del Cod. civ., l’installazione, senza autorizzazione dell’assemblea, di un compressore di un condizionatore d’aria sulla facciata del fabbricato, in posizione sporgente e perpendicolare rispetto a uno degli ingressi condominiali, a nulla rilevando nel caso specifico che la facciata in questione non fosse esposta al pubblico, ma solo ai condomini.
Per i giudici, la legge tutela proprio il diritto dei proprietari a non dover subire alterazioni antiestetiche del bene comune. Il Tribunale di Napoli ha invece considerato legittima l’installazione del condizionatore su un prospetto interno del fabbricato.
Il Tar della Sicilia, a sua volta, ha sancito l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il Comune aveva disposto la rimozione di un condizionatore d’aria collocato sulla parete esterna di un fabbricato, motivando col fatto che trattasi d’impianto assolutamente coerente con l’uso normale dell’immobile. Alcuni Comuni hanno comunque ordinato la rimozione dei condizionatori collocati sugli edifici di pregio storico.
Occorre quindi fare attenzione a non collocare i motori sul balcone piazzandoli in alto, al di sopra della linea del parapetto, visibili dalla strada.
Può essere motivo di lite anche piazzare il motore del condizionatore in un cortile che serve anche di passaggio alle altre proprietà.
Locazione
Il conduttore, come previsto dall’articolo IO della legge 27/7/1972, n. 392 sull’equo canone, ha diritto di voto al posto del proprietario quando l’assemblea deve decidere sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di condizionamento d’aria e di riscaldamento. La convocazione da parte dell’amministratore deve essere, comunque, inviata al condomino-locatore, che a sua volta avviserà il conduttore.
Rumori
Se le immissioni rumorose provenienti da un condizionatore d’aria superano la normale tollerabilità (Rumori) si può chiedere la rimozione dell’impianto I’uso, anche notturno, di questo tipo d’impianto, è sufficiente a realizzare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall’articolo 659 del Codice penale, anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che “il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”.