Guida al Distacco dal Centralizzato
Chi può staccarsi da riscaldamento centralizzato
L’art. 1118 co. 4 del Codice Civile recita: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Squilibri di funzionamento
La normativa parla di “notevole squilibrio termico”, lasciando trasparire che è accettato un lieve squilibrio dell’impianto.
Se lo squilibrio può non essere “notevole” con un distacco o due, potrebbe quasi sicuramente esserlo al terzo o al quarto (dipendendo dal numero delle unità servite).
Pertanto i primi condomini potranno distaccarsi, mentre quelli successivi, incorrendo nel divieto, dovranno astenersene.
Aggravi di spesa
La nuova norma UNI 10200:2013 distingue, tra gli aggravi di spesa, il Consumo volontario e il Consumo involontario.
Come si intuisce il consumo volontario è il calore utilmente impiegato per il riscaldamento degli ambienti, mentre il consumo involontario è quello riferito alle perdite energetiche che, pur non desiderate, costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il servizio richiesto.
Già dalla definizione di “consumo involontario” risulta evidente che l’aggravio sarà sempre presente perché non esiste impianto termico con rendimento stagionale pari al 100% e quindi la quota parte di inefficienza costituisce un consumo involontario la cui spesa deve essere distribuita, in proporzione alla propria quota millesimale, tra tutti i condomini anche quelli con consumo nullo .
Procedure per il distacco
Per poter procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato bisogna che un tecnico rediga una relazione tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.
Con tale relazione il condomino può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento senza chiedere il benestare degli altri condomini.
Successivamente il condomino deve far eseguire i lavori ad una ditta specializzata che interrompe la continuità della colonne montanti in modo da ridurre al minimo le dispersioni termiche.
Sarà l’Assemblea di Condominio a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e, eventualmente, investire della questione l’Autorità Giudiziaria.
Infatti, se è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla Legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331) deve ritenersi valida quella delibera che vieti il distacco in assenza delle condizioni previste.
Limitazioni al distacco dall’impianto centralizzato
Il distacco dall’impianto centralizzato può essere vietato da::
1) Regolamento di condominio «il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto»
2) Regolamento edilizio Comunale o Regionale che potrebbero aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di inquinamento ambientale»
Riscaldamento autonomo: vantaggi e svantaggi
Vantaggi impianto autonomo:
- regolazione di accensione e spegnimento della caldaia
- raggiungimento del confort termico nel caso di impianti squilibrati
- eliminazione di disagi causati dai condoni morosi che possono portare al distacco/non fornitura del combustibile
- minore tempo per le riparazioni dell’impianto di riscaldamento
- non è necessario chiedere il consenso all’assemblea di condominio per qualenque intervento manutentivo.
Svantaggi impianto autonomo:
- minor rendimento della caldaia, rispetto alle caldaie centralizzate
- realizzazione di un camino di scarico
- realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento interno all’appartamento
- minor durata della caldaia
- minor costo della manutenzione (il costo di manutenzione di tante caldaie autonome è generalmente maggiore di una centralizzata)
- mancanza di incentivi statali o regionale per le opere di distacco
Normativa
- Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262 approvazione codice civile
- Regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 disposizioni per l’attuazione del codice civile
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- DPR 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 11 dicembre 2012 n. 220 Modifica alla disciplina del condominio negli edifici