Glossario Condominiale
Condominio: Fondo comune

L’accantonamento di un fondo comune per far fronte a spese più o meno ingenti e impreviste è legittimo, ma solo se deliberato all’unanimità. Il Tribunale di Napoli invece, ha ritenuto nulla la delibera assembleare con la quale il condominio aveva costituito un fondo, da investire in titoli pubblici, per future spese straordinarie, non determinate né determinabili.
Anche se la costituzione del fondo è consigliabile, per ridurre l’impatto che le spese inattese possono avere sul budget familiare, non è facile raggiungere l’unanimità. Una possibile soluzione è che alla costituzione del fondo partecipino i soli condomini che l’hanno approvata, versando i relativi importi su un conto separato da quello riservato alla gestione condominiale e suddividendo fra i depositanti, in proporzione ai versamenti effettuati, sia gli utili (per esempio, gli interessi bancari od obbligazionari) sia le spese di gestione.
La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un fondo di riserva deliberato a maggioranza e costituito dai canoni di locazione provenienti da alcuni locali condominiali, mentre il Tribunale di Roma ha stabilito che l’assemblea non può chiamare un condomino a partecipare alla costituzione di un fondo avente lo scopo di fronteggiare la sua morosità e alle spese di una causa avviata a questo titolo nei suoi confronti.