Glossario Condominiale
Condominio: Lucernario
Il lucernario, a differenza dell’abbaino, è un’apertura, dotata di finestra, praticata nel tetto per dare aria e luce al sottostante locale, laddove l’abbaino comporta anche la costruzione di una sovrastruttura. Il proprietario del sottotetto può aprire lucernari sul tetto per dare aria e luce ai locali sottostanti, senza autorizzazione dell’assemblea, trattandosi di facoltà rientrante nel diritto, previsto dall’articolo 1102, primo comma, del Cod. civ., di apportare alle cose comuni le modifiche necessarie alloro miglior godimento.
È però consigliabile sottoporre il progetto all’approvazione di quest’organo, per evitare possibili contestazioni sotto il profilo dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio, tanto più che il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune potrebbe essere subordinato all’assenso del condominio.
Quanto alla spesa richiesta da eventuali interventi di manutenzione, se il lucernario è stato realizzato dal proprietario del sottotetto per dare luce e aria ai locali, egli dovrà farsene esclusivo carico. Al contrario, se il manufatto è stato inserito nel tetto al momento della costruzione, è da ritenersi una parte comune e in quanto tale la spesa è a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Il contro-lucernario delle scale privo sia di una funzione di copertura e d’impermeabilizzazione della parte sotto stante di edificio sia di una funzione statica (per la mancanza di un sovrastante piano di calpestio), fa parte integrante non del tetto ma del vano scale, di cui costituisce una finitura al pari di un controsoffitto.