Glossario Condominiale
Condominio: Videocitofono

L’installazione di un videocitofono è considerata innovazione e in quanto tale necessita del voto favorevole della metà più uno dei condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi di proprietà, sia in prima sia in seconda convocazione. Se, però, considerate le caratteristiche dell’edificio, l’introduzione di questa apparecchiatura è riguardabile come innovazione gravosa o voluttuaria, i condomini devono essere tutti d’accordo; altrimenti, trattandosi d’impianto suscettibile di utilizzazione separata, l’installazione può avvenire a cura e spese di alcuni condomini soltanto, con gli altri che potranno, in qualsiasi tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera opportunamente rivalutate. Stesse regole per sostituire l’impianto del citofono con il videocitofono: l’innovazione può essere introdotta con la maggioranza sopra indicata se è riguardabile come finalizzata all’uso più comodo della cosa comune; se invece è considerabile come gravosa o voluttuaria è necessaria l’unanimità, a meno che uno o più condomini non vogliano farsi esclusivo carico della spesa. Quanto ai costi, se si tratta di nuova installazione andrebbero rapportati alla distanza di ciascun appartamento dalla pulsantiera (secondo comma, articolo 1123 del Cod. civ.), e in ogni caso al numero di terminali installati in ciascuna unità immobiliare. Se invece si tratta di riparazione ci si può rifare ai millesimi di proprietà.