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Glossario Condominiale

Condominio: Videocitofono

L’installazione di un videocitofono è considerata innovazione e in quanto tale necessita del voto favorevole della metà più uno dei condomini, in rap­presentanza di almeno 667 millesimi di proprietà, sia in prima sia in seconda convocazione. Se, però, considerate le caratteristiche dell’edificio, l’introduzione di questa apparecchiatura è riguardabile come innovazione gravosa o voluttuaria, i condomini devono essere tutti d’accordo; altrimen­ti, trattandosi d’impianto suscettibile di utilizzazione separata, l’installazio­ne può avvenire a cura e spese di alcuni condomini soltanto, con gli altri che potranno, in qualsiasi tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera oppor­tunamente rivalutate. Stesse regole per sostituire l’impianto del citofono con il videocitofono: l’innovazione può essere introdotta con la maggioran­za sopra indicata se è riguardabile come finalizzata all’uso più comodo del­la cosa comune; se invece è considerabile come gravosa o voluttuaria è ne­cessaria l’unanimità, a meno che uno o più condomini non vogliano farsi esclusivo carico della spesa. Quanto ai costi, se si tratta di nuova installazio­ne andrebbero rapportati alla distanza di ciascun appartamento dalla pul­santiera (secondo comma, articolo 1123 del Cod. civ.), e in ogni caso al numero di terminali installati in ciascuna unità immobiliare. Se invece si tratta di riparazione ci si può rifare ai millesimi di proprietà.

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