Accatastamento dopo la ristrutturazione
A seguito di CILA o SCIA, anche in sanatoria, è sempre obbligatorio effettuare un nuovo accatastamento dell’immobile, se associato ad opere murarie di demolizione e ricostruzione tramezzi e murature in generale.
Infatti, è ormai diffuso l’obbligo da parte dei Notai di richiedere una planimetria aggiornata dell’appartamento in vendita da allegare all’atto di compravendita.
In particolare, dal 1° luglio 2010 è obbligatorio da parte loro pretendere dal venditore una dichiarazione di rispondenza dell’appartamento alla sua rappresentazione grafica catastale in conformità all’ art. 19 D.L. 78/2010.
Nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione, con ridistribuzione degli spazi interni, senza titolo abilitativo (CILA o SCIA) non è più possibile effettuare una variazione catastale dell’immobile con il meccanismo della “miglior rappresentazione grafica”.
Infatti, i tecnici dell’Agenzia del Territorio – Catasto, ormai richiedono obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo col quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione.
In questo caso è pertanto obbligatorio effettuare prima una CILA O SCIA in Sanatoria , con pagamento di sanzione, ed effettuare dopo la regolare variazione catastale.
Tutte le variazioni catastali devono essere effettuate con il software DOCFA.