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Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 26 giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

l’art. 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti sono definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi dell’art. 1, per la progettazione o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per l’installazione, l’esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;

l’art. 6, comma 9, che dispone l’emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d’intesa con la Conferenza Unificata e sentito il CNCU;

l’art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell’art. 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l’art. 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, per l’attuazione dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, anche con il supporto dell’ENEA e del CNR, finalizzate a favorire l’integrazione della questione energetica e ambientale nelle diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici di pubblica utilità, a sviluppare un sistema per una applicazione integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali e a predisporre progetti mirati;

Visto il comma 4, dell’art. 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;

Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso un decreto ministeriale e suggerisce l’utilizzo del presente atto;

Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell’art. 18;

Visti i due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l’emanazione del presente decreto e’ funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell’art. 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l’emanazione del presente provvedimento;

Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1. Finalità e ambito di intervento

Ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni. 

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.

Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola unità immobiliare l’unita’ commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.

Art. 3. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.

Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all’art. 4.

Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell’art. 4. 

Art. 4. Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici

Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all’allegato A:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.

Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;

Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall’art. 6:

a) la validità temporale massima dell’attestato;

b) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.

Art. 5. Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e’ istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell’ENEA, del CNCU, dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel.

Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con i Ministeri degli affari regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1.

Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1:

a) il monitoraggio dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul territorio nazionale;

b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al comma 3-bis dell’art. 9, del decreto legislativo;

c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l’efficienza energetica degli edifici;

d) la formulazione di proposte per l’adeguamento delle disposizioni normative vigenti;

e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini favorendo lo scambio di strumenti e l’ottimizzazione delle risorse disponibili;

f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;

g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energetico-ambientale;

h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;

i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di cui all’art. 3, comma 5.

Art. 6. Disposizioni finali

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.

La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, e’ confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo l’attestato di certificazione energetica e’ aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia previsti in attuazione dell’art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all’art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima procedura. 

Art. 7. Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive modifiche ed integrazioni

All’ allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nei commi 31 e 32, le parole: «l’equivalenza 9MJ = 1kWhe», sono sostituite con le parole: «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.»;nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» e’ sostituita da: «fabbisogno».

I contenuti dell’allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell’allegato B, al presente decreto.

Alla lettera d), del comma 1, dell’allegato H, del decreto legislativo, le parole da: «90+2logPn» a «espressa in kW», sono sostituite con le seguenti: «X+2 log Pn; dove log Pn e’ il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.».

Art. 8. Copertura finanziaria

All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Roma, 26 giugno 2009.

Allegato A – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Allegato B – Norme tecniche di riferimento

Allegato 1 – Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria

Allegato 2 – Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

Allegato 3 – Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica

Allegato 4 – Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria

Allegato 5 – Modello Attestato Qualificazione Energetica

Allegato 6 – Modello Attestato Certificazione Energetica (Edifici Residenziali)

Allegato 7 – Modello Attestato Certificazione Energetica (Edifici Non Residenziali)


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