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S.C.I.A. Tardiva e S.C.I.A. in Sanatoria

Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Denuncia di Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione.

In entrambi i casi, trattandosi di illecito urbanistico, la pubblica amministrazione ha recentemente promulgato delle leggi regionali (diverse nell’applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo soprattutto in passato.

A tale riguardo, la Regione Lazio ha pubblicato la Legge Regionale 11 Agosto 2008, n. 15 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ed il Comune di Roma ha pubblicato la Deliberazione 44 del 4 luglio 2011 che contengono casistiche di sanzione per l’omessa o ritardata presentazione SCIA maggiormente penalizzanti e restrittive rispetto al DPR 380/2011.

Si possono configurare due ipotesi di sanatoria di abuso edilizio:

Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione SCIA

In questo caso il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori può presentare SCIA in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

In questo caso la SCIA tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €.  in relazione alla gravità dell’abuso.

In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento

Vedi modello:

Lavori iniziati o terminati e forzata presentazione SCIA
(successivamente ad intervento Ispettorato Edilizio)

In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500, in relazione alla gravità dell’abuso.

Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori. L’atto di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.

La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.

Vedi modello:


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