Glossario Condominiale
Condominio: Migliorie
Ciascun condomino, come stabilito dall’articolo 1102 del Cod. civ., può apportare alle parti comuni, a proprie spese, le modifiche necessarie per un loro migliore godimento. Non occorre autorizzazione dell’assemblea ma è sempre consigliabile mettere gli altri condomini al corrente delle proprie intenzioni e non farli trovare di fronte al fatto compiuto, per evitare possibili contestazioni. Lo stesso articolo precisa però quali sono i limiti da rispettare: non si può alterare la destinazione della cosa comune e non si deve impedire agli altri condomini di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Il regolamento di condominio contrattuale può impedire qualsiasi tipo di modifica alla cosa comune, anche se non ne viene pregiudicato in modo significativo l’uso da parte degli altri comproprietari.