Bonus Edilizia 110%, 90% e 50%: le figure del cantiere e i loro compiti

1) COMMITTENTE: chi è, i suoi compiti, chi nomina.
Non esisterebbe nessun cantiere senza il committente, ossia il soggetto che commissiona un lavoro o un’opera.
Il committente, cioè colui che definisce l’opera da realizzare, ha il potere decisionale di spesa e nomina il responsabile dei lavori, il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore.
Quindi il committente, anche per mezzo dei professionisti da egli coinvolti nell’opera, indica le esigenze essenziali e specifiche alle quali l’opera dovrà rispondere: il sito, la destinazione d’uso, riferimenti economici, riferimenti temporali, ecc.
La definizione delle opere riguarda solamente i suoi aspetti amministrativi e tecnici e non l’organizzazione dei lavori da parte dell’appaltatore a cui spetta piena libertà, ovviamente nel rispetto dei requisiti richiesti dal committente.
1.a) Responsabile dei Lavori (RdL)
Il Responsabile dei Lavori è un soggetto nominato dal committente con compiti specifici di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nomina avviene in genere per mancanza di competenza nel settore da parte di quest’ultimo o solamente perché egli non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti dalle norme di settore.
Le funzioni principali sono le seguenti:
- Nomina del coordinatore per la sicurezza;
- Valutazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei suoi allegati;
- Trasmissione del PSC alle imprese appaltatrici;
- Trasmissione notifica preliminare agli organi sanitari competenti;
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici;
- Verifica dell’operato del Coordinatore per la sicurezza.
1.b) Progettista dell’opera
Il progettista è il professionista incaricato dello studio e adozione degli strumenti tecnici necessari a definire preliminarmente tutti gli elementi che devono trovare concretizzazione dell’opera.
Egli è il protagonista del processo edilizio, essendogli demandata la capacità di interpretare correttamente la domanda e di trasporla sul piano progettuale in termini quantitativi e qualitativi definiti, misurabili e controllabili.
Da quest’ultimo dipende, in larga parte, la possibilità di garantire la soddisfazione del cliente e la corretta gestione del contratto di appalto.
I suoi principali compiti sono:
- Progettazione dell’opera con produzione di elaborati grafici e relazioni tecniche;
- Definizione delle lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’opera;
- Definizione dei criteri e modalità di contabilizzazione dei lavori;
- Realizzazione elenco dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e materiali;
- Realizzazione elenco delle quantità delle lavorazioni da eseguire (es. metri quadri, metri lineari, numero, ecc.) e delle forniture;
- Definizione della stima economica delle lavorazioni sulla base delle quantità e prezzi unitari previsti.
1.c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Il coordinatore per la progettazione è incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori; prima della progettazione esecutiva dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, redige o fa redigere il piano di sicurezza e coordinamento, e predispone il “fascicolo” contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori (il fascicolo non è richiesto per lavori di manutenzione ordinaria).
1.d) Direttore dei Lavori (DL)
E’ una figura professionale nominata dal committente per tutelare i propri interessi nei confronti dell’impresa appaltatrice e dei terzi. Il direttore dei lavori è normalmente unico rappresentante del committente nella gestione dell’appalto.
Il Direttore dei Lavori le seguenti responsabilità e obblighi:
- verificare il progetto prima che l’opera sia iniziata
- verificare il terreno, sia sotto l’aspetto fisico (fondazioni) sia sotto l’aspetto geometrico (tracciamento corrispondente ai dati di progetto). Se vi fossero anomalie ha l’obbligo di informare il progettista e l’appaltatore e far sospendere i lavori, in attesa di eventuali rettifiche
- verificare l’esistenza del piano di sicurezza dell’impresa e svolgere la funzione di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
- controllare la qualità e quantità dei materiali impiegati negli impasti e vigilanza dei lavori affinché siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto
- emanare ordini e indicazioni particolareggiate per la realizzazione dell’opera, quando impreviste situazioni di fatto lo richiedano
- fornire, per quanto riguarda le strutture cementizie, gli ordini relativi al loro inizio, alle eventuali sospensioni e riprese e ai termini per il disarmo.
- autorizzare alla concessione di opere in subappalto
- controllare la contabilizzazione e la liquidazione finale delle opere eseguite
- vietare l’uso delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e assistenza all’eventuale collaudo
- allontanare operazioni e addetti che risultino non idonei alla esecuzione delle opere.
- verificare, il termine dei lavori, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione.
1.e) Assistente alla Direzione dei lavori
In relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria di intervento, il Direttore dei lavori può coinvolgere nel cantiere uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Questi soggetti garantiscono l’assistenza giornaliera, la tenuta della contabilità e, quindi, la presenza assidua in cantiere.
1.f) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori per la verifica dell’attuazione del progetto complessivo della sicurezza nel cantiere.
ll coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione provvede a assicurare:
- l’applicazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa in riferimento al singolo cantiere interessato;
- accerta la coerenza tra PSC e POS;
- adegua i suddetti piani e il fascicolo in relazione alle evoluzioni dei lavori e modifiche avvenute; organizza il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
- verifica che si attui il coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- propone al committente, in caso di inosservanze, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o lavoratori dal cantiere;
- sospende, in caso di pericolo grave, le singole lavorazioni sino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti affettati dalle imprese interessate, può infine, in caso di inadempienza, segnalare il caso all’Azienda sanitaria locale.
Tale figura deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ed è incaricato dal committente o responsabile dei lavori.
1.g) Collaudatore
I collaudatori sono i soggetti i quali il committente accerta che le opere siano state realizzate in conformità al progetto.
Nel caso di appalti privati non esiste nessun obbligo di nominare i collaudatori dell’opera a meno che si tratti di opere strutturali. Nella maggior parte dei casi il lavoro si concluderà con un “Certificato di regolare esecuzione” prodotto dal Direttore dei lavori.
Quest’ultimo documento, analogamente al “Certificato di collaudo”, conterrà almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) l’analisi contabile dell’appalto;
d) la registrazione dei fatti di maggiore rilevanza nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, verifiche effettuate in corso d’opera, definizione di eventuali criticità;
e) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e la verifica delle date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) l’importo totale previsto ovvero l’importo finale a saldo da pagare all’esecutore;
g) la certificazione di regolare esecuzione esplicitata (con o senza eventuale prescrizioni) o il diniego espresso al riconoscimento della regolare esecuzione.
2) APPALTATORE: chi è, i suoi compiti, chi nomina
Con la dizione generale di “impresa” o “appaltatore” si indica il soggetto esecutore dell’opera, vale a dire la struttura organizzativa – produttiva alla quale viene demandata la esecuzione dei lavori. Tale conferimento avviene generalmente mediante “contratti di appalto” di diverso tipo e a seguito dell’espletamento di diverse procedure.
A seconda del tipo di appalto, all’Impresa compete la responsabilità della realizzazione dell’intero insieme delle opere necessarie per dare l’oggetto edilizio finito e agibile, o solo alcune parti o categorie di esse, mentre per altre il committente può provvedere direttamente mediante altri rapporti contrattuali. L’organizzazione dei lavori necessari al compimento di un’opera è una attività propria dell’appaltatore, il quale esplica la sua funzione imprenditoriale stabilendone le modalità di attuazione.
L’imprenditore edile quindi deve organizzare i mezzi necessari e generalmente, per obbligo contrattuale, si assume la conduzione dei lavori, avendo la massima autonomia decisionale nell’organizzazione e svolgimento del processo produttivo.
All’interno della propria organizzazione l’appaltatore è sempre dotato delle seguenti figure tecniche: Direttore tecnico di cantiere, capo cantiere (nelle piccole imprese coincidente con il direttore tecnico), Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che lo supportano nella corretta conduzione e realizzazione dell’opera.
2.a) Direttore tecnico di cantiere (DT)
È il delegato dell’impresa di costruzioni alla conduzione del cantiere; può coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri) o essere un suo diretto superiore.
Ha poteri decisionali sia in materia di programmazione operativa, sia di condotta esecutiva dei lavori. Può essere assistito da un preposto o assistente, con funzioni esecutive di affiancamento e di sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere.
Ha la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
I compiti del direttore tecnico di cantiere riguardano:
- l’organizzazione del cantiere;
- l’impiego di mezzi d’opera;
- la realizzazione delle opere provvisionali;
- l’adozione dei mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni ai lavoratori o ai terzi;
- rispetto della normativa antinfortunistica;
- la guida e sorveglianza delle maestranze;
- il controllo della fedele esecuzione del progetto e dell’osservanza delle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori ai lavoratori dell’impresa e alle ditte subappaltatrici;
- il controllo dei materiali;
- l’adozione di ogni accorgimento affinché l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente, funzionalmente ed esteticamente accettabile e collaudabile;
- la contabilità dei lavori.
2.b) Capocantiere
I compiti del capocantiere sono i seguenti:
- assicurare che le strutture igienico sanitarie, i locali di servizio, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d’opera comuni alle imprese siano tenuti integri e in buono stato;
- procedere all’aggiornamento del programma dei lavori;
- curare che la documentazione necessaria alla costruzione sia tempestivamente trasmessa ai responsabili delle singole squadre;
- compilare il giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei lavori;
- compilare lo stato di avanzamento lavori;
- di conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere.
2.c) RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
La nomina dell’RSPP è obbligatoria per ogni impresa per i propri dipendenti e per le aree dove si svolgono i lavori.
Il consulente può essere sia esterno che assunto in azienda, l’importante è che abbia tutti i requisiti che impone il Dlgs 81/2008.
I compiti di un responsabile della prevenzione e sicurezza in cantiere consistono in:
- provvedere ad individuare i fattori di rischio e alla loro valutazione per individuare le regole per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro e dei dipendenti che vi operano.
- elaborare e stilare le regole e le misure preventive e protettive per l’ambiente di lavoro e i dipendenti che vi operano. Tali misure vanno inserite all’interno del Documento di valutazione dei rischi.
- assicurarsi di formare i lavoratori educandoli alle procedure di sicurezza in cantiere e fornire loro tutte le informazioni necessari su prevenzione e protezione.
- prevedere riunioni periodiche con tutte le figure coinvolte nel processo per la garanzia della sicurezza nei cantieri e prevenzione e protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavori stessi. Queste riunioni dovrebbero tenersi almeno una volta all’anno.

Ultimi articoli
-
Il Catasto giustifica sempre la Legittimità Urbanistica?
-
Bonus Edilizia 110%, 90% e 50%: le figure del cantiere e i loro compiti