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Bonus Facciate 90%: ultimo round il 2021?

19 Luglio 2021

INTRODUZIONE

Il “bonus facciate” è lo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2021 senza un limite massimo di spesa.

Fra tutte le agevolazioni fiscali per l’edilizia è certamente la più rapida e semplice. Però, potrebbe non essere rinnovata per il 2022 o rinnovata con una aliquota ridotta; si parla del 75% per il 2022.

Non c’è quindi tempo da perdere. E, tenuto conto che, mediamente, un lavoro di rifacimento delle facciate condominiali dura 4 mesi, è obbligatorio cominciare i lavori entro il mese di settembre 2021.

Chi riuscirà a far parte di questo ultimo round di opportunità fiscali?

IN COSA CONSISTE?

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) del 90% quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B di PRG (o assimilabili), come individuate dal DM n. 1444/1968.

A CHI SPETTA?

Sono ammessi all’agevolazione tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito di impresa e, in particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

MODALITA’ DI DETRAZIONE

Detrazione Diretta o Compensazione

Il contribuente che esegue gli interventi può ripartire la detrazione in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

Sconto in Fattura

Invece di usufruire direttamente della detrazione fiscale o del credito di imposta il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari.

Anche il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi con la stessa ripartizione in cinque quote annuali.

Cessione del Credito

In alternativa alle due possibilità sopra menzionate il contribuente può effettuare la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.

I cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Lo sconto in fattura o la cessione del credito possono essere effettuati anche mediante stati di avanzamento lavori (SAL).

PER QUALI INTERVENTI?

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata (incluso grondaie e iscendenti, parapetti e cornicioni);
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • interventi sulle strutture opache della facciata purché non interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie lorda complessiva dell’edificio a meno di provvedere anche a interventi di risparmio energetico sulle facciate (cappotto termico);
  • altri interventi correlati: acquisto materiali, prestazioni professionali connesse, installazione ponteggi, smaltimento materiale, Iva, imposta di bollo, diritti pagati per titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico (OSP).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o all’amministratore del condominio.

Anche per il “bonus facciate” l’Amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

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