CILA SUPERBONUS: Cosa cambia in caso di abusi edilizi?
Da settimane non si parla di argomenti diversi da quelli legati alla semplificazione apportata dalla CILA Superbonus o CILAS.
Ma cosa cambia veramente se ci sono abusi edilizi? Purtroppo, tecnicamente nulla.
Basta infatti leggere con attenzione i contenuti della nuova asseverazione, che il Professionista incaricato è tenuto a produrre, per rendersi conto che non esistono soluzioni per poter aggirare eventuali abusi presenti.
Il comma 13-ter dell’art. 119
Infatti, sebbene nel comma 13-ter dell’art.119 venga dichiarato che “La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art.9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380”, nel nuovo modello CILAS il Professionista però non viene esonerato dalla formula di rito “Il Progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, assevera, che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia”.
E’ di tutta evidenza che, affinché il Professionista possa esperire gli accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico e igienico, è obbligatorio che egli possa acquisire, preliminarmente, ogni documentazione tecnica prodotta precedentemente per l’immobile e confrontarla con lo stato dei luoghi all’attualità (progetto, ex genio civile, agibilità, ecc.).
Uffici pubblici permettendo dati i lunghi mesi di attesa per l’acquisizione dei documenti necessari (fino 4-6 mesi).
Il Codice Deontologico
Senza dimenticare che il Codice deontologico degli Ingegneri (ma suppongo anche degli altri Ordini professionali coinvolti) proibisce di fornire asseverazioni in assenza di requisiti di legittimità: “Art. 5.2 – Il comportamento dell’ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare”.
Sarà quindi impossibile per il Professionista incaricato asseverare la nuova CILAS in presenza di abusi edilizi, indipendentemente dall’esonero di attestazione dello stato legittimo secondo i nuovi criteri di cui al citato art. 119 co. 13-ter.
In sostanza, dopo 15 mesi di proclami-normative-aggiornamenti normativi-circolari-pareri dell’AdE-nuovi proclami-semplificazioni-aggiornamenti normativi-ecc. , la normativa è rimasta assolutamente identica a sé stessa e continua a confermare l’obbligo delle verifiche di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico definite nella legge madre dell’edilizia che è il DPR 380/2001.
Il comma 13-quater dell’art. 119
Come se non bastasse, il concetto è stato anche rafforzato dal co. 13-quater dell’art. 119 del Decreto Semplificazioni che recita “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, che va letta in chiave urbanistica ribadendo che, a prescindere dalle nuove semplificazioni apportate dal DL 77/2021 convertito nella L. 107/2021, è impossibile prescindere dalla tradizionale legittimità urbanistico-edilizia di un qualsiasi immobile prima di sottoporlo a nuovi interventi edilizi.
Conclusioni
La procedura della CILAS può quindi considerarsi snellita, semplificata o accelerata per i soli immobili perfettamente regolari. Come sempre.
Con buona pace dei nostri governanti e di tutti i cittadini interessati.
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