Distacco dal Riscaldamento Centralizzato
Le 10 domande e le 10 risposte ai quesiti più frequenti
Chi di noi non ha mai pensato di staccarsi dal riscaldamento centralizzato e finalmente gestire temperatura e orari di riscaldamento nella propria abitazione?
La riforma del Codice del Condominio, effettuata con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, consente a chiunque di staccarsi dal riscaldamento centralizzato, previa redazione di una perizia tecnica da parte di un professionista abilitato.
Ecco di seguito le domande più frequenti che ci vengono rivolte sull’argomento.
1. Si può sempre fare?
L’articolo del Codice Civile n. 1118, definisce che: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
2. Cosa si intende per notevoli squilibri di funzionamento?
Ogni distacco crea un “lieve” squilibrio di funzionamento dell’impianto.
Tuttavia, l’aggettivo “notevole” usato nel Codice civile lascia intendere il limite ultimo per il corretto funzionamento dell’impianto centralizzato senza che sia necessario intervenire in maniera straordinaria sullo stesso.
In questa logica, la somma dei lievi squilibri causati da ogni distaccante successivo potrebbe mettere in crisi l’intero impianto.
Pertanto, i primi condomini potranno distaccarsi senza problemi mentre quelli successivi dovranno probabilmente astenersi.
3. Cosa si intende per aggravi di spesa per gli altri condomini?
Si intende l’eventuale costo supplementare a cui devono fare fronte gli altri condomini successivamente al distacco di uno di loro.
Le spese, con la modifica della norma UNI 10200, sono suddivise fra costi relativi a consumo volontario e costi relativi a consumo involontario.
4. Cos’è il consumo volontario?
Il consumo volontario è la componente del costo variabile per singolo condomino ed è commisurata in ragione dei dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica) e dei consumi registrati per mezzo dei contabilizzatori installati su ogni termosifone.
5. Cos’è il consumo involontario?
Il consumo involontario è, invece, la componente fissa del costo, imputabile ad ogni condomino, e prescinde dall’utilizzo o meno dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
Esso va ripartito sulla scorta dei millesimi di riscaldamento, calcolati secondo i criteri della norma UNI 10200.
Per i fabbricati esistenti, il Prospetto 10 di tale norma indica, per le diverse tipologie edilizie, la percentuale di consumo involontario da prendere in considerazione sulla base delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento esistenti.
Tale percentuale vale, generalmente, il 20-25% del consumo complessivo.
6. Continuerò a pagare spese condominiali?
L’art. 1118 del Codice civile specifica che rimangono a carico del distaccante le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto oltre a quelle per la sua conservazione e messa a norma.
7. A chi conviene?
La convenienza non è solamente di natura economica ma può essere legata, per esempio, alla possibilità di accensione dell’impianto in orari maggiormente confacenti al proprio stile di vita.
Di seguito l’elenco dei vantaggi per le due tipologie di impianti di riscaldamento:
VANTAGGI DI UN IMPIANTO AUTONOMO
- Regolazione indipendente per l’accensione e lo spegnimento della caldaia ;
- Raggiungimento del comfort termico anche nel caso di impianti squilibrati (generalmente attici);
- Annullamento dei disagi conseguenti a condomini morosi (distacco fornitura combustibile);
- Riparazioni dell’impianto di riscaldamento rapide (senza passare da delibere assembleari).
VANTAGGI DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO
- Vita più lunga e rendimento, in generale, superiore alla caldaia autonoma;
- Non bisogna installare canne fumarie o camini in facciata perché già presenti;
- Nessuna necessità di manutenzione ho adempimenti poiché demandati all amministratore di condominio;
- Nessun lavoro di ristrutturazione per posa tubi e nuovi termosifoni.
8. Devo essere autorizzato dal condominio?
Non serve l’autorizzazione assembleare per il distacco dall’impianto di riscaldamento se non si creano squilibri termici e aggravi di spesa.
Occorre però una perizia tecnica nella quale venga dimostrata l’assenza di squilibri termici e aggravi di spesa.
9. Qual è la corretta procedura da seguire per il distacco?
- Comunicazione via PEC o raccomandata A/R al Condominio contenente la volontà di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato;
- Incarico a Professionista di redigere una perizia tecnica “distacco”;
- Trasmissione via PEC o raccomandata A/R della perizia contenente tutte le informazioni a dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legge per il distacco;
- Intervento di interruzione delle derivazioni dalle colonne montanti del riscaldamento centralizzato verso i propri termosifoni (da eseguire autonomamente o per mezzo della ditta manutentrice condominiale dell’impianto) e certificazione di avvenuto distacco da trasmettere all’Amministratore;
- Installazione del nuovo impianto di riscaldamento autonomo e sua certificazione da parte dell’installatore di realizzazione a norma di legge.
10. Quale tipologia di impianto dovrò installare?
Qualsiasi impianto di riscaldamento può essere installato purché rispondente ai requisiti di legge.
Nel caso di impianto tradizionale con caldaia a gas è possibile ricorrere a impianti “ibridi” di ultima generazione esonerati dalla necessità di canna fumaria.
Per ulteriori informazioni https://www.professioneimmobili.it/perizia_tecnica_distacco.php

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