Trasformazione del riscaldamento da centralizzato ad autonomo.
Il quadro normativo attuale scoraggia la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale.
L’art. 4 del DPR n. 59/2009 (comma 9 e 10) prevede che “In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del DPR 412/93 è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti”
Tuttavia, sempre l’art. 4 precisa che “le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” dello stesso decreto.
Nello specifico, per poter procedere a una trasformazione del riscaldamento da centralizzato ad autonomo, quindi, a una dismissione dell’impianto centralizzato in favore degli impianti autonomi per ogni appartamento, è quindi necessaria una relazione tecnica che stabilisca che la dismissione è necessaria ed indispensabile per cause di natura tecnica, cioè che l’impianto centralizzato, non è più utilizzabile o riparabile.
Queste “cause tecniche o di forza maggiore”, dovranno poi essere documentate nella già citata relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni della ex L. 10/91 per il contenimento del consumo energetico.
Ma al di là delle indicazioni tecnico-progettuali esiste anche un vincolo condominiale riferibile alle maggioranze assembleari.
Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.862/2015, ha sancito che la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento deve essere deliberata all’unanimità. Non è infatti sufficiente la sola maggioranza qualificata a rendere legittima la delibera.
C’è, poi, un’ulteriore possibilità e cioè quella di sfruttare la riforma del condominio che ha introdotto una nuova norma in base alla quale il condomino può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento (che comunque continua ad esistere e funzionare per tutti gli altri condomini), a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto che colui che rinuncia concorra, dal distacco in poi, al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Riassumendo:
- la trasformazione del riscaldamento da centralizzato ad autonomo sarebbe possibile solo se una relazione tecnica dimostrasse che è necessaria per cause tecniche o di forza maggiore; in ogni caso, però, è necessaria una delibera con l’approvazione dell’unanimità dell’assemblea
- il distacco del singolo condomino, invece, è possibile solo se una relazione tecnica accertasse che dal distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini
Per approfondimento:
https://www.professioneimmobili.it/perizia_tecnica_distacco.php
https://www.professioneimmobili.it/distacco-dal-riscaldamento-centralizzato/
Ultimi articoli
-
Il Catasto giustifica sempre la Legittimità Urbanistica?
-
Bonus Edilizia 110%, 90% e 50%: le figure del cantiere e i loro compiti